Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4228 del 19/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27545-2018 proposto da:

I.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FASCIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 16695/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 02/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

I.G.F., nigeriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Brescia che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

in via preliminare il ricorrente eccepisce l’incostituzionalità della L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 13, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte relativa all’abolizione del giudizio d’appello nelle controversie quali quella in esame;

con l’unico motivo di ricorso denunzia il vizio di motivazione e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e art. 2, lett. e) e g), e del t.u. imm., artt. 5 e 19, perseverando nell’affermare la veridicità delle proprie dichiarazioni in ordine a quanto prospettato a sostegno della domanda e la sussistenza delle condizioni di riconoscimento della protezione internazionale;

la questione di costituzionalità è irrilevante, avendo il ricorrente infine proposto il mezzo di impugnazione previsto dalla legge; essa sarebbe peraltro altresì manifestamente infondata per le ragioni già indicate in distinti precedenti di questa Corte (v. Cass. n. 17717-18); il ricorso è inammissibile;

il tribunale ha dato conto di quanto dal richiedente prospettato ai fini della domanda di protezione;

ne ha ritenuto inverosimile il racconto a proposito delle ragioni di espatrio asseritamente incentrate su minacce di morte per il rifiuto di soggiacere – in quanto cristiano – alle richieste di una setta religiosa dedita a sacrifici umani;

a tal riguardo il tribunale ha messo in luce la genericità del racconto e le contraddizioni insite in esso, oltre alla non coerenza di esse con quanto riscontrato dalle informazioni acquisite d’ufficio in base alle Coi;

ha infine anche motivatamente escluso l’esistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria e per quella umanitaria;

l’attuale motivo di ricorso, nel genericamente sostenere che il racconto si sarebbe dovuto considerare veridico, postula un sindacato di fatto, atteso che quella sulla attendibilità delle dichiarazioni è appunto una valutazione in fatto, non censurabile in sede di legittimità;

la modalità di redazione del ricorso è nel resto ancora genericamente composta in mere affermazioni di esistenza delle condizioni di riconoscimento della protezione internazionale, nella duplice forma della sussidiaria e dell’umanitaria; quelle stesse condizioni che invece il tribunale ha negato; e nessuna specifica censura è in concreto avanzata secondo il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c. onde potersi ritenere denunziato, per questa parte, un errore di diritto rilevante nell’ottica del ricorso per cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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