Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4234 del 19/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28935-2018 proposto da:

J.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GOTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 466/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

J.N., gambiano, ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Torino che ha confermato il rigetto della sua domanda di protezione internazionale;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, oltre che l’omesso esame di fatto decisivo;

censura la sentenza per avere escluso la credibilità di quanto dichiarato in ordine all’orientamento omosessuale, base della domanda di protezione;

il ricorso è inammissibile per genericità e perchè suppone un sindacato di fatto;

il giudizio di non credibilità della versione fornita dal richiedente a fondamento della domanda integra una valutazione di pieno merito; tale valutazione, che la corte d’appello ha motivatamente svolto, non risulta concretamente censurata sul versante e nei limiti di cui all’attuale art. 360 c.p.c., n. 5, mediante l’indicazione di fatti storici specifici e decisivi, la cui doverosa considerazione sarebbe stata omessa.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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