LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23467/2018 proposto da:
B.C., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Accebbi Daniele;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 26/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2019 dal cons. ACIERNO MARIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal cittadino ghanese B.C..
A sostegno della decisione ha evidenziato che le dichiarazioni del richiedente non sono credibili e inficiate da contraddittorietà, avendo egli riferito di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale mentre si trovava alla guida di un’ auto di un cliente nella quale si trovavano i figli di quest’ultimo e di essere stato aggredito dopo il sinistro da persone armate di sassi e bastoni, così da essere costretto alla fuga. Nell’audizione davanti al Tribunale ha affermato, invece, di essersi messo alla guida senza patente e che nel sinistro moriva uno dei figli del proprietario. Non è stata fornita spiegazione nè dell’aggressione nè del perchè non sia stato dichiarato già davanti alla Commissione territoriale quanto precisato davanti al giudice. I documenti prodotti infine non risultano attendibili e sono d’incerta data.
Per queste ragioni è stata respinta la domanda relativa al rifugio politico e quella riguardante la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non essendo stato allegato il rischio di una condanna a morte o all’esposizione a trattamenti inumani e degradanti.
Quanto all’art. 14, lett. c), le informazioni assunte (con specifica citazione delle fonti e dei riferimenti temporali, attuali) hanno evidenziato l’insussistenza non solo di una situazione di volenza indiscriminata in ***** ma anche di una condizione complessiva di pericolo diffuso o d’instabilità politica.
Quanto alla protezione umanitaria osta al suo riconoscimento, secondo il giudice del merito, sia il difetto riscontrato di credibilità del racconto sia la mancanza di una condizione di vulnerabilità anche in relazione alla oggettiva situazione del ***** che non appare caratterizzata dalla sistematica e grave violazione dei diritti umani.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione delle norme che impongono il dovere di cooperazione istruttoria sia alla Commissione territoriale che al giudice, essendo tale esame stato omesso sulla base di una valutazione soggettiva di non credibilità non giustificata, nonostante la puntuale documentazione prodotta. Il giudice del merito non ha neanche tentato di verificare l’attendibilità dei rapporti prodotti in relazione alla vittima dell’incidente ed all’incendio nell’abitazione e nell’officina meccanica del ricorrente.
La censura è inammissibile perchè rivolta esclusivamente a censurare la valutazione attinente al merito della credibilità complessiva del racconto del ricorrente, attraverso la formulazione di un giudizio alternativo a quello insindacabilmente svolto dal Tribunale, con ampia giustificazione argomentativa.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nonchè il vizio di motivazione in relazione al dovere di cooperazione istruttoria riguardante la violazione dei diritti umani nel *****. Il tribunale non ha utilizzato i rapporti ufficiali relativi al ***** ma si è affidato ad altre fonti così da non far emergere la grave situazione della detenzione e dei processi, i problemi legati all’estrazione dell’oro, l’esistenza di un braccio della morte destinato agli oppositori.
La censura è inammissibile sotto due profili. Il primo per difetto di specificità non essendo neanche dedotto che le informazioni contenute nel motivo fossero state già fornite con produzioni documentali ad hoc nel giudizio di merito, in mancanza, peraltro, di alcuna indicazione sui tempi e modalità di tale produzione oltre che di reperimento delle stesse. Il secondo perchè la censura mira a rappresentare una situazione del *****, alternativa a quella prospettata, insindacabilmente, nella pronuncia impugnata, sulla base di fonti attuali e ben identificate.
Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del principio di non refoulement e la violazione dell’art. 3 Cedu e 33 Convenzione di Giustizia per non aver valutato i rischi cui sarebbe esposto il ricorrente ove tornasse in *****. La censura è inammissibile perchè sostanzialmente ripetitiva di quella contenuta nel secondo motivo. Il tribunale ha escluso la ricorrenza dell’ipotesi di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b) nonchè le altre non avendo ritenuto credibile il racconto del ricorrente ed avendo accertato le condizioni generali del paese in modo del tutto alternativo a quello prospettato in ricorso. Ha fornito anche adeguata giustificazione argomentativa, sia sul piano soggettivo che delle condizioni oggettive del paese in relazione ai diritti umani, sulla protezione umanitaria, ma la ratio posta a base del rigetto non risulta censurata.
In conclusione il ricorso è inammissibile. Deve essere applicato il principio della soccombenza in relazione alle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in Euro 2.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione al versamento dell’ulteriore importo, ove dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020