LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23459-2018 proposto da:
V.F., R.F.A., P.F., S.F., B.R., BI.RO., F.V., L.L., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI PAGANO;
– ricorrenti –
contro
ITALIANA OPERE SRL, PRIMAVERA SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA A RL, BU.GI., C.R., R.S.F., RO.FR., FA.VA., FA.FA.GI., CA.CA., CI.RA., M.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1111/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI CHIARA.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Rilevato che i ricorrenti hanno tempestivamente depositato rituale rinuncia al ricorso, che contiene altresì l’adesione alla rinuncia delle controparti, e che tale accordo estintivo del giudizio include anche la compensazione delle spese.
P.Q.M.
visto l’art. 390 c.p.c. dichiara l’estinzione del processo per rinuncia. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020