Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4489 del 20/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23459-2018 proposto da:

V.F., R.F.A., P.F., S.F., B.R., BI.RO., F.V., L.L., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI PAGANO;

– ricorrenti –

contro

ITALIANA OPERE SRL, PRIMAVERA SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA A RL, BU.GI., C.R., R.S.F., RO.FR., FA.VA., FA.FA.GI., CA.CA., CI.RA., M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1111/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI CHIARA.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato che i ricorrenti hanno tempestivamente depositato rituale rinuncia al ricorso, che contiene altresì l’adesione alla rinuncia delle controparti, e che tale accordo estintivo del giudizio include anche la compensazione delle spese.

P.Q.M.

visto l’art. 390 c.p.c. dichiara l’estinzione del processo per rinuncia. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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