Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4521 del 21/02/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30113-2018 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO CIAFARDINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI, PM DEL TRIBUNALE DI BARI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 972/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non depositata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

T.S., senegalese, ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Bari che ne ha rigettato il gravame in tema di protezione internazionale;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3;

dopo un fugace e del tutto generico accenno all’essere stata impugnato un provvedimento di rigetto della commissione territoriale competente e, poi, un provvedimento di rigetto del giudice di primo grado, il ricorso non contiene alcuna esposizione in ordine ai fatti di causa;

viceversa da tempo questa Corte ha chiarito che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, nonchè lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni;

ciò al fine di porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti e atti del processo (cfr. per tutte Cass. n. 1926-15, Cass. n. 13312-18);

il requisito non è adempiuto laddove l’atto si risolva nella semplice indicazione di motivi di censura, senza possibilità di riferirli a una ben delineata fattispecie processuale.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472