Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4524 del 21/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31911-2018 proposto da:

M.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LIA MINACAPILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2567/2017 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

M.M.L., senegalese, ricorre per cassazione avverso il decreto del tribunale di Caltanissetta in data 13-92018, che ne ha rigettato la domanda di protezione internazionale;

propone tre motivi di ricorso;

il ministero dell’Interno non svolge difese.

CONSIDERATO

che:

il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5), in tema di asserita mancata ottemperanza del giudice all’onere di cooperazione istruttoria quanto al giudizio di non credibilità del richiedente la protezione, è inammissibile;

in disparte il riferimento all’art. 112 c.p.c. (che non è pertinente, non essendosi dedotto un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), deve osservarsi che il tribunale ha escluso l’attendibilità dei fatti narrati dall’attore a fondamento della domanda in considerazione della lacunosità del racconto e dell’incapacità dimostrata quanto alla conoscenza delle più elementari dinamiche interne alle organizzazioni paramilitari richiamate, nonchè in ordine ai fatti che nel più recente periodo ne avrebbero distinto l’operato;

tale valutazione integra un giudizio di fatto, non censurabile in cassazione;

il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) è inammissibile;

anche a voler prescindere dalla valutazione di non credibilità del racconto, vi è che il tribunale ha escluso (indicandone le fonti informative) che la situazione della zona di provenienza del ricorrente fosse caratterizzata dalla presenza di un livello di violenza indiscriminata da conflitto armato;

anche tale valutazione integra un giudizio sul fatto, di cui non è consentita la revisione in questa sede;

il terzo motivo (violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 19T.U. immigrazione, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32) è inammissibile;

la censura relativa al diniego di protezione umanitaria è formulata sulla base della asserita (e come detto smentita) omessa considerazione della situazione di instabilità del Senegal, in ragione di “inconfutabile compromissione del diritto alla salute” e “all’incolumità fisica”;

è sufficiente invece constatare che – esclusa la condizione di pericolo generale derivata dalla ricostruita situazione interna del Senegal – il tribunale ha rettamente osservato che il ricorrente non aveva dedotto altre circostanze per sostenere una specifica condizione di vulnerabilità; e tanto è dirimente, giacchè la protezione umanitaria costituisce una misura atipica e residuale, legata a condizioni personali di vulnerabilità, nella specie non indicate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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