Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4527 del 21/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32954-2018 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in RONLN, PIAZZA CAVOUR presso la C ANCELLIRIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO NOVELLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2674/2017 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il 25/09/201.8;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

G.A., pakistano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Caltanissetta che ne ha respinto la domanda di riconoscimento del permesso per motivi umanitari;

ha dedotto un unico motivo;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

con l’unico mezzo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 3 e 5T.U. immigrazione, per non avere il tribunale valutato la gravità della situazione interna del Pakistan ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, e neppure la personale vicenda del richiedente, incentrata su un racconto del tutto verosimile ove rapportato a quella situazione;

il motivo è inammissibile perchè riflette una critica di merito;

il tribunale ha considerato inaffidabile il racconto del ricorrente poichè contraddittorio su fatti elementari, quali quelli inerenti la composizione della propria famiglia (dapprima indicata come composta dal padre e da due sorelle, e poi invece come composta dal padre e fratelli e sorelle molto piccoli); e a tanto ha aggiunto che nessuna situazione di grave deprivazione di diritti umani era stata concretamente allegata, mentre la presenza di un nucleo familiare radicato in Pakistan consentiva a ogni modo di dedurre l’esistenza di un più facile inserimento nel contesto di provenienza;

la motivazione si incentra su pertinenti elementi di fatto, dei quali il ricorrente invoca una inammissibile riconsiderazione;

è decisivo constatare che nel ricorso niente è specificato a proposito di quanto fosse stato concretamente allegato a fondamento della domanda di protezione umanitaria, a fronte del collaterale rilievo di carente allegazione integrativo della ratio decidendi.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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