LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23985-2018 proposto da:
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato DIEGO BUSACCA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di *****;
– intimate –
avverso la sentenza n. 322/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 22/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
P.S. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, indicata in epigrafe, in rigetto dell’appello proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 1678/2016, con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di accertamento IRPEF 2008;
l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con atto del 29.10.2019, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, avendo presentato domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati al concessionario del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 3;
1.2. la rinuncia al ricorso risulta espressa nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art. 390 c.p.c., e, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione;
2. non si fa luogo a pronuncia sulle spese, poichè il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. n. 24083/2018);
3. trattandosi di rinuncia al ricorso non trova inoltre applicazione il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità, improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020