Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4614 del 21/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 9507-2018 proposto da:

LA FIMPA SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO DEL FEDERICO, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della FIMPA SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CAVASOLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATTEO SANVITO, RICCARDO SAPPA, con procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del procuratore pro-tempore, in forza di atto per notar M. del *****, elettivamente domiciliata presso l’avvocato PAOLO BASSO che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè:

PENELOPE SPV SRL, in persona del legale rappres. p.t., subentrata a seguito di cartolarizzazione alla INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliata presso l’avvocato PAOLO BASSO che la rappres. e difende, con procura speciale in calce alla comparsa d’intervento ex art. 111 c.p.c., comma 3;

– interventore –

avverso la sentenza n. 325/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con sentenza emessa il 19.10.17, il Tribunale di Verbania, su ricorso della Intesa San Paolo s.p.a., dichiarò il fallimento della Fimpa s.r.l. che propose reclamo formulando vari motivi d’impugnazione. Si costituirono, resistendo al gravame, l’Intesa San Paolo s.p.a. e la curatela fallimentare.

Con sentenza emessa il 15.2.2018, la Corte d’appello di Torino respinse il reclamo, osservando che sussisteva lo stato d’insolvenza della Fimpa s.r.l., fondato su plurimi inadempimenti, anche di obbligazioni fiscali, per rilevanti importi, essendo irrilevante l’eccezione di controcredito sollevata dalla società poichè oggetto di contenzioso.

La Fimpa ricorre in cassazione con sei motivi. Resistono con controricorso Intesa san Paolo s.p.a. e la curatela del fallimento della Fimpa s.r.l.; è intervenuta con comparsa nel giudizio la Penelope SPV s.r.l., a norma dell’art. 111 c.p.c., comma 3, quale successore dell’Intesa San Paolo s.p.a. nel diritto controverso, a seguito dell’operazione di cartolarizzazione del 20.4.18.

Il collegio osserva che non è stato comunicato il provvedimento di fissazione dell’udienza camerale del 19 dicembre 2019 all’Intesa San Paolo s.p.a., quale controricorrente. Pertanto, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo per la comunicazione anche alla suddetta società.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che si comunichi la fissazione dell’udienza camerale anche alla Intesa San Paolo s.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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