LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12662-2018 proposto da:
EUROGOMME S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE FERRO ed elettivamente domiciliata a Roma, via Ovidio 32, presso lo studio dell’Avvocato NICOLO’ SCHITTOME, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MICHELIN ITALIA – S.A.M.I. S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato VINCENZO FANELLI, dall’Avvocato MARIA GIOVANNA FANELLI e dall’Avvocato MARCO PETRINI, presso il cui studio a Roma, piazza di Villa Carpegna 58, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 959/2018 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 21/2/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/11/2019 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSAU Il tribunale di Milano, con sentenza del 2/12/2014, ha respinto l’opposizione che la s.r.l. Eurogomme aveva proposto nei confronti del decreto ingiuntivo con il quale lo stesso tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore della s.p.a. Michelin Italia, della somma di Euro 136.237,77, oltre interessi.
L’opponente ha proposto appello che la corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato, confermando la sentenza impugnata.
La s.r.l. Eurogomme ha proposto, per due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello.
Ha resistito con controricorso la s.p.a. Michelin Italia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 633 e 634 c.p.c..
2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
3. La Corte rileva che la ricorrente, pur avendo espressamente dichiarato, al pari della controricorrente, che la sentenza impugnata è stata notificata in data 22/2/2018, si è, tuttavia, limitata a depositare la copia autentica della sentenza di appello con attestazione di conformità ma non anche la relazione della relativa notificazione. Nè tale relazione è stata depositata dalla controricorrente.
4. Il ricorso, quindi, per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, è improcedibile.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, cit., se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 7 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020
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