Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4768 del 24/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 43-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

METAENERGIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2128/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

RITENUTO

CHE:

1.Con sentenza n. 2128/7/18 depositata in data 14 maggio 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, accoglieva l’appello proposto da Metaenergia Spa avverso la sentenza n. 553/1/15 della Commissione tributaria provinciale di Varese, la quale aveva rigettato il ricorso della contribuente contro il provvedimento di irrogazione sanzioni relative all’accisa dovuta sui consumi di energia elettrica per marzo 2013 e conguaglio 2012;

2.In particolare, la CTR riteneva di non condividere la decisione di primo grado, ritenendo fonte di illegittimità anche del nuovo provvedimento di irrogazione sanzioni, emesso in sostituzione di precedente, annullato per motivi formali, a seguito di sentenza definitiva, in quanto notificato alla contribuente senza nuova e contestuale notifica dell’atto di accertamento;

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo un unico motivo. La contribuente non si è difesa, restando intimata.

CONSIDERATO

CHE:

1.Con un unico motivo dedotto – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, per aver la CTR erroneamente ritenuto che l’Amministrazione non avesse correttamente applicato il comma 1 di tale previsione normativa là dove, in ottemperanza al giudicato, ha emanato un nuovo atto di irrogazione sanzioni, senza notificare nuovamente e contestualmente l’atto di accertamento;

2 La censura è fondata.

2.1 I fatti accertati nei giudizi di merito sono i seguenti: a) in data 19.4.2013 l’Ufficio delle Dogane di Varese ha comunicato alla soc. Metaenergia spa l’omesso versamento dell’accisa dovuta per il mese di marzo 2013 e il conguaglio 2012, precisando che la contribuente non poteva avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13; b) il 15/5/2013 la società ha effettuato un versamento di Euro 296.619,23 che venivano imputati a titolo di imposta e in parte ad interessi ed indennità di mora; c) successivamente in data 2/7/2013 è stato emesso e notificato avviso di pagamento per il recupero del restante importo dovuto a titolo di interessi moratori e contestuale atto di irrogazione di sanzioni pecuniarie e la contribuente, pur provvedendo al pagamento delle somme portate nell’avviso di pagamento e di parte dell’importo di cui all’atto di irrogazione delle sanzioni, ha impugnato quest’ultimo atto che è stato annullato dalla competente CTP per motivi formali; c) in data 24/10/2014 l’Ufficio, preso atto della decisum del giudice tributario ha notificato nuovo atto di irrogazione delle sole sanzioni scevro dal vizio formale rilevato dalla CTP.

2.2 Ciò premesso in punto di fatto va rilevato come in tema di procedimento di irrogazione di sanzioni il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 1 stabilisce che “in deroga delle previsioni dell’art. 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento dà accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento del tributo medesimo o di rettifica, motivato a pena di nullità. A sua volta il comma 3 della medesima disposizione prevede che “Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorchè risultante da liquidazioni eseguite ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; e ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis e art. 60, comma 6, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell’art. 16, comma 3”

2.3 Nel caso di specie trattandosi di ritardato pagamento dei tributi le sanzioni ben potevano essere iscritte a ruolo o irrogate con un atto non contestale all’avviso di accertamento. Infatti, la ratio della norma, consiste nel fatto che, al cospetto di omissioni o anche ritardi di versamenti d’imposta, il legislatore ha inteso evitare in ogni caso l’accesso alla definizione agevolata delle sole sanzioni, al fine di punire la persistente violazione di legge da parte del contribuente derivante dalla sua morosità reputando di per sè adeguata la sanzione in questione, in quanto tale non altrimenti riducibile, per la gravità del comportamento del contribuente (in termini, Cass. 30 luglio 2009, n. 17721). Secondo un orientamento giurisprudenziale “In tema di violazioni di norme tributarie, la definizione agevolata delle sanzioni non si applica in caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi, ravvisabile anche laddove sia stata effettuata compensazione in misura superiore a quella consentita, sia ove la sanzione sia stata irrogata unitamente all’avviso di accertamento sia se sia stata irrogata con un distinto ed autonomo atto, come si desume dall’art. 17, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 472 del 1997.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 27315 del 29/12/2016, Rv. 642385 – 01; conforme sul punto, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 12645 del 19/05/2017);

2.4 Conseguentemente anche il nuovo atto di irrogazione sanzioni, sostitutivo del precedente, correttamente poteva essere notificato alla contribuente anche in assenza di contestuale notifica dell’atto impositivo, peraltro pacificamente già conosciuto, e la sentenza confliggente con i principi di diritto sopra richiamati va cassata in accoglimento del ricorso ed il giudizio rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinchè si attenga all’enunciato principio e provveda anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte;

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 24 febbraio 2020

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