LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18830-2017 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE BERARDINIS, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA D’ANDREA;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI, ENZO MORRICO, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 02/02/2017 r.g.n. 23/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/09/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato LUCA D’ANDREA;
udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 9/2017, pubblicata il 2 febbraio 2017, la Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di M.M. volta a ottenere, nei confronti di Telecom Italia S.p.A., l’accertamento della nullità o illegittimità ex art. 2112 c.c. della cessione del ramo di azienda denominato “Servizi Ambientali” a MP Facility S.p.A. e conseguentemente della inefficacia del trasferimento a tale società del proprio rapporto di lavoro.
2. La Corte di appello – in accoglimento del primo motivo di gravame di Telecom Italia e applicata la regola della c.d. ragione “più liquida” – ha osservato a sostegno della propria decisione come, anche volendo ritenere il difetto dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., ed esclusa, pertanto, l’automatica continuazione del rapporto in capo al soggetto cessionario, si dovesse in ogni caso rilevare, nel caso di specie, una manifestazione tacita di consenso da parte del lavoratore alla cessione del contratto ai sensi dell’art. 1406 c.c., posto che il rapporto era continuato, senza alcuna contestazione, alle dipendenze della società cessionaria per oltre nove anni.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore, affidandosi a sette motivi, cui ha resistito la società con controricorso.
4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
5. Il ricorso, già chiamato all’adunanza camerale del 14 febbraio 2019, è stato rinviato a nuovo ruolo per consentirne la fissazione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, deducendo rispettivamente la violazione e falsa applicazione degli artt. 1424,1418 e 1406 c.c. e la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., il lavoratore censura la sentenza per avere la Corte territoriale attribuito al contratto di cessione di ramo di azienda ex art. 2112 c.c. – contratto di cui il Tribunale aveva accertato la nullità, senza che tale capo di pronuncia avesse formato oggetto di specifica impugnazione – gli effetti di altra fattispecie contrattuale (la cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c.), peraltro in difetto di accordo delle parti, come di specifica domanda e di ogni riferimento all’art. 1424 c.c. in tema di conversione del contratto nullo.
2. Con il terzo (subordinato) motivo il ricorrente, deducendo il vizio di cui all’art. 360, n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello erroneamente rilevato d’ufficio la produzione di effetti diversi rispetto a quelli del contratto nullo.
3. Con il quarto e con il quinto motivo, denunciando rispettivamente la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1326,1327,1406 e 2126 c.c. e la violazione dell’art. 112 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza per avere la Corte di appello ritenuto sussistente il consenso tacito alla cessione, senza considerare che sulla irrilevanza della mera inerzia del lavoratore e sul decorso del tempo si era già pronunciato il primo giudice e che tale specifico capo non aveva formato oggetto di impugnazione, così da costituire giudicato interno; e senza tenere conto degli esiti della giurisprudenza di legittimità, la quale aveva ripetutamente affermato come anche lo svolgimento per un lungo periodo della prestazione lavorativa a favore del cessionario fosse ininfluente al fine di individuare una tacita volontà di adesione alla cessione del contratto individuale di lavoro.
4. Con il sesto motivo, denunciando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente si duole dell’omesso esame della circostanza, ammessa da Telecom Italia nelle note depositate avanti al Tribunale di Ancona, relativa alla esistenza di una impugnazione stragiudiziale (della cessione di ramo di azienda) da parte del lavoratore: circostanza, questa, decisiva, in quanto espressamente posta dalla Corte territoriale tra i fattori dimostrativi della formazione di una volontà di adesione alla cessione stessa.
5. Con il settimo motivo, denunciando il vizio di cui all’art. 360 n. 4 in relazione agli artt. 112 e 187 c.p.c., nonchè denunciando la violazione degli artt. 111 e 24 Cost., il ricorrente censura la parte di sentenza in cui la Corte di appello, facendo applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, ha ritenuto esistente un consenso del lavoratore, seppure tacito, alla cessione del contratto ex art. 1406 c.c., trascurando, tuttavia, di considerare che la nullità del contratto (di cessione di ramo di azienda ex art. 2112 c.c.) era stata accertata dal Tribunale con efficacia di giudicato.
6. Il primo, il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per connessione, risultano inammissibili.
7. I motivi in esame, infatti, risultano privi di riferibilità alla decisione impugnata, la quale non ha fatto applicazione dell’art. 1424 c.c. (conversione del contratto nullo), nè ha comunque affermato che il contratto di trasferimento di ramo di azienda, sebbene affetto da nullità, potesse produrre altri e diversi effetti negoziali fra le parti, essendosi limitata ad affermare, sulla base del principio della “ragione più liquida”, che, ove pure si volesse ritenere (come già il primo giudice) la mancanza dei presupposti per l’applicabilità nella specie dell’art. 2112 c.c., e di conseguenza la nullità della cessione intervenuta fra Telecom Italia S.p.A. e MP Facility S.p.A. il 28/10/2004 (con decorrenza dall’1/11/2004), resterebbe che il lavoratore aveva prestato il proprio consenso alla cessione del rapporto a favore della cessionaria, attraverso un comportamento concludente (cfr. sentenza, p. 5, par. 3.2).
8. D’altra parte, Telecom Italia ha impugnato la sentenza di primo grado, oltre che per non avere ritenuto la sussistenza di una fattispecie di manifestazione tacita del consenso alla cessione del rapporto di lavoro ex art. 1406 c.c., anche (con il secondo motivo di gravame) per avere escluso “l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. con conseguente automatica continuazione del rapporto di lavoro col cessionario” (cfr. sentenza, p. 4, par. 1.4).
9. Nè il ricorrente ha dimostrato, nella inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, la formazione di un giudicato interno, pur evocato in vari luoghi e sotto diversi profili, non riportando i passi del ricorso in appello della società che potrebbero sostenere tale deduzione.
10. Anche il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente riguardando l’accertamento compiuto dalla Corte di merito in ordine al comportamento tenuto dal lavoratore successivamente all’1/11/2004, non possono essere accolti.
11. Al riguardo deve innanzitutto rilevarsi che la censura svolta con il sesto motivo risulta inammissibile, non risultando che la questione del riconoscimento, da parte della società, dell’esistenza di una impugnazione stragiudiziale (della cessione di ramo di azienda) sia stata devoluta alla cognizione del giudice di appello.
12. Ciò posto, l’accertamento compiuto in sentenza risulta fondato su tre distinti (ma concorrenti) elementi e cioè: (a) l’inerzia del lavoratore protratta per oltre nove anni; (b) la prestazione ininterrotta di attività lavorativa a favore della società cessionaria per tale lunghissimo lasso di tempo; (c) l’assenza di qualsiasi contestazione.
13. Tale accertamento non risulta adeguatamente censurato in sede di legittimità.
14. Come, infatti, ripetutamente affermato da questa Corte (in fattispecie di risoluzione del contratto a termine per mutuo consenso ma con affermazione di un principio di diritto estensibile ad ogni ipotesi in cui venga in considerazione un comportamento concludente del prestatore di lavoro), “in tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5 tempo per tempo vigente” (Cass. n. 29781/2017; conforme n. 13958/2018).
15. Il settimo e ultimo motivo di ricorso è parimenti da considerarsi inammissibile, posto che alla premessa, da cui esso muove (e cioè il formarsi del giudicato sulla questione della nullità della cessione di ramo di azienda quale impedimento alla trattazione di ogni altra questione), possono trasferirsi, prima di ogni ulteriore considerazione, i rilievi già svolti sub n. 9.
16. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020
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