Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4917 del 25/02/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36133-2018 proposto da:

C.R., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

COMUNE di TORREGROTTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE GAZZARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 481/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata l’11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 528/2016, il Giudice del Lavoro di Messina rigettava la domanda proposta da C.M. diretta ad ottenere dal Comune di Torregrotta il risarcimento del danno cagionatole dall’illegittimo mancato rinnovo del contratto di lavoro part-time per i lavori socialmente utili, malgrado detto contratto, della durata di un anno, le era stato confermato anche per il secondo anno.

2. Parte soccombente proponeva appello avverso la sentenza di prime cure, che veniva dichiarato infondato dalla Corte d’Appello di Messina, con sentenza 481/2018, pubblicata il 11/07/2018. Nel merito, il giudicante rilevava che il mancato rinnovo del contratto fosse dipeso dalla stessa condotta della C., assentatasi dal lavoro per 212 giorni, che, tra l’altro, aveva comunicato di non potere più espletare le mansioni gravose affidatele.

3. C.M. ha notificato il ricorso per cassazione al Comune di Torregotta che ha resistito con controricorso. La ricorrente non ha depositato il ricorso.

CONSIDERATO

che:

4. Il ricorso sarebbe improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass. n. 21969/2008).

5. Ma, nel caso di specie il controricorso è inammissibile e conseguentemente non si può disporre sulle spese perchè non è stato depositato il ricorso notificato. Qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, l’ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che dello intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata atto che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione (Cass. n. 10810/2011; Cass. S.U. n. 4500 1988).

6. Pertanto il ricorso si sarebbe potuto dire improcedibile, per violazione dell’art. 369 c.p.c., per mancato deposito del ricorso soltanto se parte controricorrente avesse depositato la copia notificata. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che il controricorso è inammissibile in quanto non risulta depositato il ricorso notificato.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il controricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472