Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4936 del 25/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 18132-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA PERRONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, *****;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 10764/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che, con atto in data 26/11/2018 (pervenuta in data 20/6/2019), denominato “istanza di correzione di errore materiale”, P.A. ha dedotto che, con ordinanza n. 10764/2015, la Corte di cassazione, dopo aver rigettato il ricorso proposto dallo stesso P. e compensate le spese di giudizio, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del P., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater;

che l’istante ha altresì dedotto di esser stato ammesso, in relazione all’indicata fase processuale, al patrocinio a spese dello Stato in data 16/10/2013, senza che tale ammissione fosse mai stata revocata;

che in forza di detta pronuncia della Corte di cassazione, Equitalia Giustizia s.p.a., con avviso notificato in data 13/11/2018 ha invitato il P. al pagamento della somma di Euro 900,00 in applicazione del citato art. 13;

che, sul presupposto dell’infondatezza della pretesa avanzata da Equitalia Giustizia s.p.a. (in ragione della dedotta avvenuta ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato), l’istante ha invocato la Corte suprema di cassazione al fine di riesaminare il provvedimento di recupero crediti n. ***** e per l’effetto annullare, in via di autotutela, il Mod. C numero registro recupero crediti ***** del 5/10/2017 notificato il 13/11/2018, disponendo con effetto immediato lo sgravio delle somme ingiunte in pagamento;

considerato che l’istanza proposta, là dove intesa (conformemente all’intestazione dell’atto) alla stregua di una domanda di correzione di un errore materiale imputabile alla citata ordinanza n. 10764/2015 della Corte di cassazione, deve ritenersi inammissibile, siccome oggettivamente non diretta alla provocazione dell’emendamento di alcun errore materiale;

che, infatti, varrà osservare come il provvedimento emesso dalla Corte di cassazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, non sia destinato a fornire alcuna attestazione in ordine alla debenza sostanziale del doppio contributo da parte dell’impugnante, bensì unicamente a dare atto, sul mero piano formale e astratto, della sussistenza dei presupposti processuali per l’eventuale debenza di detto doppio contributo nei casi in cui lo stesso sia in concreto dovuto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 26907 del 24/10/2018, Rv. 651141 – 01);

che, pertanto – ferma ogni ulteriore e opportuna verifica in ordine all’effettiva debenza sostanziale di detto doppio contributo nelle competenti sedi esecutive – l’istanza in esame deve ritenersi inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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