LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 924-2018 proposto da:
A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA LAURO, MARIO PETTORINO;
– ricorrente –
Contro
I.C., ARCA ASSICURAZIONI SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 2214/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
La Corte.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con sentenza del 14 febbraio 2009, condannava in solido Arca Assicurazioni S.p.A. e I.C. a risarcire a A.N. danni derivanti da un sinistro stradale del *****. L’ A. proponeva appello in ordine al risarcimento; si costituiva resistendo la compagnia. La Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame.
L’Abano ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo: denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2059,2056,1226 c.c., artt. 115 e 342 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo nonchè motivazione apparente e incomprensibile in ordine alla prova documentale del danno morale rappresentata dal certificato medico del *****, alla prova del lucro cessante rappresentata dal contratto di lavoro e alla prova delle spese mediche, fornita con ricevute di pagamento.
Gli intimati Arca Assicurazioni S.p.A. e I.C. non si sono difesi.
RITENUTO
che:
Il motivo, pur rubricato – come si è visto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per asserita violazione o falsa applicazione degli artt. 2059,2056,1226 c.c., artt. 115 e 342 c.p.c., nonchè in riferimento non solo ad un omesso esame di fatto decisivo bensì pure ad una pretesa carenza motivazionale tale da rendere apparente l’esternazione del percorso accertatorio seguito dal giudice d’appello – la quale, si nota per inciso, apparente invece non è -, integra, in realtà, il perseguimento di una valutazione alternativa del compendio probatorio che dovrebbe effettuare, con evidente travalicamento dei limiti della sua giurisdizione, questa Suprema Corte pur essendo giudice di legittimità.
La revisione del merito non è, invece, in questa sede ammissibile, per cui, appunto, il ricorso patisce una evidente inammissibilità.
Non essendosi difesi gli intimati, non vi è luogo a pronuncia sulle spese. Sussistono invece D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020
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