Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4978 del 25/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6562-2016 proposto da:

F.D. e F. E G.C. S.A.S., rappresentati e difesi dall’Avvocato ANTONIO ORLANDO ed elettivamente domiciliati a Roma, via Aubry 1, presso lo studio dell’Avvocato BRUNO MOSCARELLI, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANCARLO VIOLANTE RUGGI D’ARAGONA ed elettivamente domiciliato a Roma, piazza Zama 37, presso lo studio dell’Avvocato MARIA AGATA TESTA, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 554/2015 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 3/2/2015;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per l’estinzione del giudizio.

RILEVATO

che i ricorrenti, con atto depositato il 19/11/2019, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e che il controricorrente ha dichiarato di aderire alla rinuncia; considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione;

rilevato che l’accettazione è stata resa da difensore non munito di procura speciale a tale effetto e che, a fronte della mancata adesione del controricorrente, dev’essere pronunciata la condanna alle spese;

ritenuto che esistono, anche per l’esplicita richiesta in tal senso formulata dal controricorrente, tutte le ragioni per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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