Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.4991 del 25/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24527/2012 R.G. proposto da:

T.D., rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria, dall’avv. Macrillò Armando, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza dei Martiri di Belfiore, n. 2;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 208/2/11 della Commissione Tributaria regionale del Lazio depositata il 1 settembre 2011 udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 2019 dal Consigliere Condello Pasqualina Anna Piera;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Mastroberardino Paola, che ha concluso chiedendo l’accoglimento della richiesta di cessazione della materia del contendere e, in subordine, il rigetto del ricorso;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. Macrillò Armando;

udito il difensore della parte controricorrente, avv. Cherubini Maria Laura.

FATTI DI CAUSA

Il contribuente T.D. proponeva distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito dichiarato ai fini IRPEF, in relazione agli anni d’imposta 2002 e 2003.

La ripresa a tassazione derivava da una verifica dei movimenti bancari e dalla circostanza che il contribuente negli anni in contestazione, a fronte di redditi annui dichiarati, pari ad Euro 597,00, per terreni e fabbricati, aveva posto in essere operazioni immobiliari ed acquisto di azioni per ingenti importi e risultava socio ed amministratore di varie società, che, nonostante i notevoli volumi di affari, dichiaravano redditi modesti o perdite.

L’adita Commissione provinciale, riuniti i ricorsi, li respingeva.

In esito all’appello del contribuente, il quale eccepiva, tra l’altro, l’inapplicabilità della presunzione scaturente dalle movimentazioni bancarie, dato che non svolgeva attività commerciale, la Commissione regionale, disattendendo le eccezioni di difetto di motivazione degli atti impositivi e di omessa previa instaurazione del contraddittorio, confermava la sentenza di primo grado, rilevando, in primo luogo, la infondatezza della eccezione di inapplicabilità della presunzione legale scaturente dai movimenti bancari e, in secondo luogo, che le giustificazioni addotte per giustificare le movimentazioni bancarie risultavano parziali e prive di validi riscontri documentali.

Avverso la decisione di appello, T.D. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste depositando controricorso.

In prossimità dell’udienza pubblica del 15 ottobre 2018, il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., alla quale è stata allegata documentazione, con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta estinzione del debito tributario.

Con ordinanza del 29 ottobre 2018 questa Corte, considerato che dalla documentazione allegata non era possibile evincere se la definizione agevolata si riferisse al debito tributario derivante dagli avvisi di accertamento impugnati, ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

In prossimità dell’udienza pubblica del 2 dicembre 2019, il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., allegando copia di estratti di ruolo relativi agli anni 2004, 2016, 2007, 2011, 2015, insistendo per la pronuncia di cessazione della matera del contendere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il contribuente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato: “priva di fondamento è l’eccezione relativa alla asserita non applicabilità della presunzione scaturente dai movimenti bancari: è sufficiente rilevare, al riguardo, che il contribuente è in possesso di partita I.V.A. e quindi è obbligato alla tenuta dei registri contabili” e nella parte in cui ritiene non adeguate le giustificazioni addotte dal contribuente circa le movimentazioni bancarie.

Deduce la erroneità della sentenza emessa dai giudici di appello, i quali hanno riconosciuto “corretta” la procedura accertativa posta in essere dall’Ufficio che aveva applicato una tipologia di accertamento limitata esclusivamente ai titolari di reddito d’impresa e da lavoro autonomo.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente, deducendo vizio di insufficiente motivazione dell’impugnata sentenza su fatti controversi e decisivi riguardanti la controversia, censura lo stesso capo della decisione, assumendo che le affermazioni dei giudici di appello, oltre che essere errate nei presupposti di fatto, risultano assolutamente inadeguate a spiegare e giustificare l’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla pronuncia adottata, considerato che se da un lato hanno sostenuto, al fine di giustificare la metodologia di accertamento posta in essere dall’Ufficio, che il contribuente era titolare di partita I.V.A. e poteva quindi rientrare nella categoria dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, dall’altro hanno smentito il loro stesso assunto indicando espressamente che le movimentazioni bancarie contestate erano riconducibili alla tipologia dei redditi di capitale.

3. Assume carattere pregiudiziale all’esame dei motivi formulati il rilievo che il contribuente, depositando memoria ex art. 378 c.p.c., ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.

La istanza è stata reiterata dal contribuente all’udienza pubblica e ad essa ha aderito l’Agenzia delle entrate.

4. Per concorde dichiarazione delle parti, va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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