LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. BILLI Stefania – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1561-2016 proposto da:
CONSORZIO ASI AREA SVILUPPO INDUSTRIALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato RESTAINO PAOLA, rappresentata e difesa dagli avvocati MELIS GIUSEPPE, MAZZON LUDOVICO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BUCCINO, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato IANNACCONE STEFANIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5409/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 05/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2019 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.
RILEVATO
Che:
Con sentenza n. 5409/15, la CTR della Campania – sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto dal Comune di Buccino contro la sentenza della CTP di Salerno, n. 669/13/13, che aveva accolto i tre ricorsi, separatamente proposti dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Salerno per singoli lotti e successivamente riuniti, avverso gli avvisi di accertamento ai fini ICI, notificati dal Comune di Buccino per gli anni dal 2006 al 2011, in relazione al possesso da parte del Consorzio di opifici industriali, siti nello stesso comprensorio comunale.
In particolare i giudici dell’appello non avevano ravvisato la sussistenza in capo al Consorzio ASI, dei presupposti per poter beneficiare dell’esenzione ICI ai sensi del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 7, norma agevolatrice e pertanto di stretta interpretazione.
CONSIDERATO
Che:
Avverso la sentenza il Consorzio ha proposto ricorso deducendo i motivi di seguito indicati, ulteriormente richiamati da memoria:
– Violazione e falsa applicazione art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4;
– Violazione e falsa applicazione art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1; anche in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, c.p.c.;
– Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n.. n. 504 del 1992, art. 7 comma 1, lett. a).
Il ricorrente lamenta, in particolare, che la decisione impugnata poggia su un improprio rinvio alla motivazione di altra sentenza, recepita in termini acritici e comunque senza autonoma valutazione della rispondenza ai fatti oggetto dell’appello, così configurandosi, a tenore della giurisprudenza di legittimità, una vera e propria carenza di motivazione della decisione. Recependo acriticamente la motivazione della sentenza della Cassazione, n. 19057/2014, riguardante i consorzi di bonifica, erroneamente la CTR ha accomunato questi ultimi ai consorzi ASI (Aree di sviluppo industriale) senza considerare che i primi sono del tutto diversi dai secondi sia per la composizione (solo soggetti pubblici tra i consorziati per le ASI),sia per le finalità industriali (i compiti istituzionali sono stabiliti con legge anche regionale), sia per il regolamento patrimoniale (pareggio di bilancio e destinazione delle somme recepite al fine istituzionale). La presenza del Banco di Napoli tra i consorziati, non può essere giustificazione per l’esclusione del consorzio ASI dall’agevolazione di cui all’art. 7 citato perchè il Banco non si annovera tra gli enti che costituiscono il consorzio, al pari degli altri Enti pubblici.
Lamenta ancora il ricorrente che la CTR non ha considerato, con riferimento al requisito oggettivo richiesto per poter godere dell’agevolazione, che il consorzio esercita pubbliche funzioni attraverso la concessione di lotti di terreno, favorendo l’industrializzazione del territorio. L’attività di acquisizione dei beni e di assegnazione non è attività di impresa perchè priva dello scopo di lucro, avendo il consorzio conservato compiti ed le attribuzioni che attengono a funzioni pubblicistiche di interesse generale.
Il Comune di Buccino ha controdedotto.
I motivi di ricorso, attesa l’oggettiva connessione tra gli stessi, convergendo tutti sull’obbiettivo di giustificare l’applicazione dell’esenzione, possono essere esaminati congiuntamente.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Non è fondato il motivo di violazione di legge, con riguardo all’art. 7 cit., assorbite le ulteriori censure, che si sostanzia in una critica assertiva al metodo di stesura della motivazione per relationem, senza considerare che tale metodo è del tutto legittimo e nel caso specifico non è stato applicato fuori dei canoni ermeneutici fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
La CTR, infatti, si è limitata ad estrapolare il principio base, peraltro consolidato e non controverso, che questa Corte ha dettato in tema di applicabilità dell’esenzione del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 7 ai consorzi di bonifica, estendendolo ai consorzi ASI in ragione della natura di enti pubblici economici di questi ultimi, quale derivante dalle specifiche norme di legge che li riguarda e dall’interpretazione delle stesse che è stata fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
Come già è stato detto,con appropriata sintesi nella decisione Cass.n. 16281/2017 “… Premessa la soggettività economica del Consorzio ASI, riconosciuta dalla L. 5 ottobre 1991 n. 317 (art. 36, comma 4), dallo statuto consortile (art. 1, comma 1) e dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 22685 del 2008 e n. 12797 del 2016; Sez. U, n. 14293 del 2010), ne derivano sul piano fiscale quelle ricadute che sono tipiche degli enti pubblici economici (es. Sez. 5, n. 13854 del 2004). Il che, nel caso di specie, è ulteriormente corroborato dalla presenza nella compagine consortile di un istituto di credito, secondo espressa previsione statutaria (art. 1 comma 2, lett. d). Consequenzialmente v’è obiettivo e non equivoco riscontro dell’inapplicabilità della clausola di esenzione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), riguardo all’attività esercitata dall’ente mediante beni utilizzati per la circolazione di carattere privato dietro corrispettivi di varia natura (Sez. 5, n. 8187 del 2015); a ciò si aggiunge l’ostativa presenza nella compagine di un soggetto imprenditoriale, qual è una banca, non individualmente esente ai fini della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 18, avente chiara natura d’interpretazione autentica (Sez. 5, n. 19380 del 2003). Nè può dubitarsi che per le norme derogatorie vada esclusa l’estensione al di là delle previsioni legali (Sez. U, n. 18574 del 2016) …”. Pertanto la natura di Ente pubblico economico, che caratterizza il consorzio, e la presenza di una banca nella compagine consortile sono ragione dell’esclusione dell’applicazione dell’esenzione in argomento. Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi che non hanno autonoma rilevanza.
Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori e rimborso delle spese in misura forfettaria di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, adunanza camerale, il 23 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020