LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. BILLI Stefania – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6277-2016 proposto da:
CAPITOLIUM SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato ESCALAR GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLUCCIA MARIA ASSUNTA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4609/2015 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 31/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2019 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.
RILEVATO
Che:
Capitolium SpA ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Lazio n. 4609/1/15 del 10.07.2015 che, confermando la sentenza della CTP di Roma, aveva respinto l’appello della società volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento con il quale era stata accertata una maggiore IRES nella misura di Euro359.959,00 ed applicata lea sanzione, ai sensi dell’arti D.Lgs. n. 471 del 1997.
CONSIDERATO
Che:
la Direzione Provinciale di Roma ha comunicato con la nota del 28.06.2018 che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, a norma dell’adii del D.L. n. 50 del 2017, ed ha provveduto all’integrale pagamento previsto per il perfezionamento della definizione; l’Agenzia ha, pertanto, chiesto che si dichiari l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere,con compensazione delle spese, a norma del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 46 comma 3;
ritenuto che l’adesione del contribuente resistente alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 conv., con modif., dalla L. n. 96 del 2017 ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, come già affermato da questa Corte con la decisione n. 31021 del 2018,che questo collegio condivide e fa propria;
ritenuto, infatti, che il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.
P.Q.M dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020