LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 1122/2018 R.G. proposto da:
T.S., (*****), rappresentato e difeso dall’Avvocato Mariani Giuseppe, con cui elettivamente domicilia in Roma, via Taranto, n. 90, presso lo studio dell’Avvocato Vinci Luciano Natali.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore (*****) e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, (*****), rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (*****), presso i cui uffici in Potenza in Corso XVIII Agosto 1860. N. 46 ope legis domiciliano;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 247/2017, pubblicata in data 26 maggio 2017, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2019 dal Consigliere Lunella Caradonna.
RILEVATO
CHE:
T.S., cittadino nato a *****, ha proposto ricorso in cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, raggiunta da istanza D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza del 20 agosto 2016 che non aveva riconosciuto nessuna delle misure di protezione internazionale richieste;
l’Amministrazione intimata non si è costituita.
CONSIDERATO
CHE:
deve disporsi il rinnovo della notifica del ricorso al Ministero dell’Interno, effettuata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non all’Avvocatura Generale dello Stato;
in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicchè ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Cass. Sez. U., 15/01/2015, n. 608).
P.Q.M.
la Corte dispone nuova notifica del ricorso per cassazione al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato e fissa il termine perentorio di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per l’adempimento.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020