Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5265 del 26/02/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 18333-2019 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba Tortolini 30, presso lo studio dell’avvocato Ferrara Alessandro, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministro Della Giustizia – rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 11466/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2019 dal Consigliere Casadonte Annamaria.

RILEVATO

Che:

– con istanza del 11 giugno 2019, il ricorrente, premette che, con ordinanza di questa Corte n. 11466/2019 del 30 aprile 2019, era stato dichiarato infondato il ricorso proposto dall’odierno intimato Ministero della Giustizia avverso il decreto n. 7944/2016 della Corte d’Appello di Roma, pubblicato il 15/11/2016, disponendosi altresì la condanna al rimborso delle spese di lite;

– il ricorrente evidenzia, tuttavia, che nella condanna de qua non sia stata accompagnata anche la liquidazione e distrazione delle spese in favore del procuratore dell’allora controricorrente, sebbene l’istanza di distrazione fosse stata tempestivamente avanzata dall’avv. F.A., quale difensore della resistente.

CONSIDERATO

Che:

– la richiesta è meritevole di accoglimento;

– a tal fine si deve far richiamo a quanto ha statuito la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale, a partire da Cass. S.U. n. 16037/2010, ha chiarito che l’omessa distrazione è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale, escludendo quindi l’assoggettamento agli ordinari rimedi impugnatori (cfr. da ultimo Cass. n. 12437/2017);

-l’omessa pronuncia sulla distrazione è, infatti, ricondotta a una mancanza materiale, più che a un vizio di attività o di giudizio da parte del giudice, proprio perchè la decisione positiva sulla stessa è essenzialmente obbligata da parte sua (a condizione ovviamente che il difensore abbia compiuto la dichiarazione di anticipazione e formulato la correlata richiesta di distrazione);

– nel caso di specie il difensore dell’allora controricorrente ha avanzato un’istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d’ufficio gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391-bis c.p.c.;

– per l’effetto va disposta la correzione della denunziata omissione, disponendosi, la distrazione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, in favore dell’avv. F.;

– nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14/2016) ed a cui non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 11466/2019, prevedendo che dopo le parole del dispositivo “oltre spese generali ed accessori” aggiungasi le parole “con distrazione a favore dell’avvocato F.A., dichiaratosene antistatario”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile-2, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472