Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5308 del 27/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 12209/2019 R.G., sollevato dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 16/04/2019 nel procedimento vertente tra:

C.I.P. CONSORZIO IMPRESE POLIGRAFICHE FORMAZIONE SVILUPPO, da una parte, e CITTA’ DEL LIBRO DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE SCARL, dall’altra, ed iscritto al n. 3167/2017 R.G. di quell’ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che conclude per l’inammissibilità.

FATTI DI CAUSA

1. – Il Consorzio Imprese Poligrafiche evocava in giudizio Città del Libro dell’Informazione e della Comunicazione s.c.ar.l. proponendo un’azione di accertamento negativo con riferimento alla spettanza di importi che gli erano stati richiesti dalla convenuta a titolo di contributi consortili, oltre che un’azione di ripetizione dell’indebito con riguardo a una somma da essa attrice già versata per il medesimo titolo.

Il Tribunale di Napoli, cui era assegnata la causa, con ordinanza del 28 marzo 2017 la rimetteva alla Sezione specializzata in materia di impresa dello stesso ufficio Tribunale, dichiarandosi incompetente.

2. – A seguito di riassunzione, la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli ha richiesto regolamento d’ufficio di competenza, assumendo che la controversia inerirebbe a materia non devoluta alle sezioni specializzate.

Il pubblico ministero ha concluso domando, dichiararsi l’inammissibilità del regolamento.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il regolamento di competenza è inammissibile.

2. – Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, onde il regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c., va dichiarato inammissibile (Cass. Sez. U. 23 luglio 2019, n. 19882).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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