LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
J.P., elettivamente domiciliato in Vicenza, Contrà San Faustino 27, presso lo studio dell’avv. Davide Verlato, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, (*****);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 01/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/10/2019 dal consigliere Dott. Alessandro M. Andronio.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto n. 3078/2017, il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova, a lui notificato il 1 giugno 2018.
2. Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, depositato il 20 settembre 2018, ammettendo che il decreto non era stato impugnato nel rituale termine di 30 giorni ed era, dunque, divenuto definitivo, ma doveva ritenersi comunque impugnabile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, senza il rispetto del termine decadenziale di 30 giorni previsto dalla legge.
3. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile per tardività.
Lo stesso difensore ammette di non avere rispettato il termine di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3-septies, a norma del quale “Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita”, limitandosi ad asserire che l’interessato aveva ricevuto tardiva comunicazione dal difensore in primo grado del provvedimento di rigetto e aveva avuto difficoltà a reperire un nuovo difensore.
2. Nulla è dovuto per le spese dal ricorrente soccombente, non essendosi costituita la controparte nel presente grado di giudizio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020