Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.5401 del 27/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30101-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M., AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 486/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Torino n. 869/2016, in accoglimento del ricorso proposto da P.M. avverso cartella di pagamento IVA-IRAP 2000-2001, emessa e notificata allo stesso dal Concessionario per debiti tributari relativi all’estinta società MIPIAS s.a.s., di cui egli era stato accomandatario, ed ha depositato memoria difensiva;

il contribuente e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione sono rimasti intimati.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. non risulta dagli atti a disposizione che il ricorso sia stato ritualmente notificato, oltre che all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, anche al contribuente P.M., nonostante egli sia litisconsorte necessario processuale in quanto parte del giudizio di appello;

1.2. non è stato infatti depositato da parte dell’Agenzia ricorrente l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il ricorso spedita a P.M.;

1.3. è necessario quindi ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso al contribuente, rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando a parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso a P.M..

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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