Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5420 del 27/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32490-2018 proposto da:

D.S.L.T., elettivamente domiciliato ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO SOLA;

– ricorrente –

contro

PREFETTO di VARESE, QUESTORE di VARESE;

– intimati –

avverso il decreto n. 39/2018 del GIUDICE DI PACE di VARESE, depositato il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCALDAFERRI ANDREA.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che D.S.L.T. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di pace di Varese in epigrafe indicato, con cui è stato convalidato il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Varese nei confronti del ricorrente ed il conseguente provvedimento di accompagnamento alla frontiera; considerato che il ricorso non risulta essere stato notificato alla parte contro cui è proposto;

ritenuto pertanto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone;

che, in difetto di intimazione, non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio;

che non ricorrono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo, essendo il ricorrente ammesso per legge al patrocinio a carico dello Stato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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