Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.5688 del 02/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 29775-2018 R.G. proposto da:

A&T IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 70, presso lo studio dell’avvocato AGNESE IACOANGELI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA FAVA;

– ricorrente –

contro

G.R. & C. SNC, C.L., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, G.C., I CORTILI SRL;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 07/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il regolamento necessario di competenza e annulli l’ordinanza del Tribunale di Siena in data 07/09/2018, con le conseguenze di legge.

RILEVATO

che la A&T Immobiliare s.r.l. in liquidazione ha proposto regolamento di competenza contro l’ordinanza del Tribunale di Siena, con la quale è stata sospesa la causa da essa intrapresa, ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., nei confronti della “Direzione Lavori I Cortili s.r.l.”, del geom. C.L., dell’architetto G., dell’ing. G., della G.R. & C. s.n.c. e della Gigliotti s.r.l.;

che la sospensione è stata motivata a causa della contemporanea pendenza, presso il Tribunale di Grosseto, di un giudizio ordinario nei confronti della “Direzione Lavori I Cortili s.r.l.”, del geom. C.L., dell’avv. Luca Pazzi, dell’architetto G., dell’ing. G., della G.R. & C. s.n.c. e della Gigliotti s.r.l. per l’annullamento della transazione intercorsa fra l’attuale ricorrente, da un lato, G.R. & C. s.n.c. e Gigliotti s.r.l., dall’altro;

che il Tribunale di Siena, al fine di giustificare la decisione, ha argomentato in base alla rilevanza in causa della transazione oggetto del diverso, avendo i convenuti dichiarato di volersene avvalere;

che si rende perciò necessario acquisire il fascicolo d’ufficio della causa sospesa.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo disponendo che sia acquisito il fascicolo d’ufficio del procedimento civile iscritto al n. 1976 del ruolo generale per l’anno 2018 presso il Tribunale di Siena.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 2 marzo 2020

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