Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.5691 del 02/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 35093/2018 R.G. proposto da:

G.S., rappresentato e difeso dall’avv. Raimondo Luigi, con domicilio eletto in Roma, Via dell’Acquedotto del Peschiera n. 96, presso l’avv. Pandolfini Simona.

– ricorrente –

contro

B.R., R.M., R.L., RA.MA., R.G., rappresentati e difesi dall’avv. Terranova Giorgio, con domicilio in Ispica, Via Foscolo n. 2;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 71/2018, depositata in data 28.5.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.11.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

RITENUTO

Che:

– la controversia non presenti i requisiti di evidenza decisoria richiesti dall’art. 375 c.p.c., prospettando, inoltre, questioni di rilevanza nomofilattica.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

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