Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5697 del 02/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 117-2019 proposto da:

H.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DENTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE LOREDANA.

RILEVATO

– che è proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Milano del 7 novembre 2018, che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato.

CONSIDERATO

– che il motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, e dell’art. 111 Cost., per non avere il Tribunale reiterato l’audizione del richiedente, pur avendo provveduto alla fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti;

– che il motivo è manifestamente infondato, atteso che, come costituisce principio minai consolidato, nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare udienza, non consegue automaticamente l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, ove ci si trovi in presenza di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata (e multis, Cass. 31-01-2019, n. 3029);

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara che sussistono presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per la stessa impugnazione, ove dovuto a norma del comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

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