Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5706 del 02/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21972-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EREDI DI C.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4813/6/2017 della COMMISSIONI”, TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90 % dell’imposta ILOR e dell’imposta Irpef pagata per gli anni 1990/1991 e 1992 in favore di C.E., residente in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13-16-dicembre 1990 ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

Riteneva, in particolare, la CTR che non poteva disconoscersi il diritto al rimborso nei confronti del contribuente, il quale non risultava esercitare attività d’impresa sulla base della documentazione prodotta in primo grado, risultando tempestiva l’istanza di rimborso e provato il credito reclamato, non svolgendo il D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, conv. nella L. n. 123 del 2017, contenente modifiche della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, alcuna disposizione che incidesse sul diritto al rimborso, invece occupandosi delle modalità e dei termini dello stesso. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale non ha resistito la parte intimata.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665. Secondo la ricorrente il contribuente, essendo pacificamente esercente attività d’impresa, risultando titolare di redditi di partecipazione in studio associato, non avrebbe avuto alcun diritto al rimborso, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza Europea.

La censura si riferisce ad un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito il quale ha testualmente affermato che la parte contribuente “non esercita attività d’impresa, come si rileva dalla documentazione prodotta in primo grado”. Da ciò la CTR ha escluso che il contribuente svolgesse attività d’impresa, secondo lo stesso giudice impeditiva del riconoscimento del rimborso.

Ora rispetto a tale accertamento la ricorrente prospetta un vizio di falsa applicazione di legge, sul presupposto che sarebbe pacifico che il contribuente svolgesse attività d’impresa- redditi di partecipazione-, risultando essa dalle dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso introduttivo.

Tale censura, tuttavia, si scontra con un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito che non consente la verifica del prospettato vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

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