Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5793 del 03/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20532-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO NISIO, 57, presso lo studio dell’avvocato VALERIO ORLANDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMILIANO VARANINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione di avviso di accertamento per rideterminazione del classamento di immobile sito in Roma L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, per tardività. Richiamato il D.Lqs. n. 546 del 1992, art. 51, preso atto del a data di deposito della sentenza di primo dirado (10 dicembre 2015), la CTR ha accertato che l’appello era stato consegnato alle poste il 15 giugno 2016 e notificato il 16 giugno 2016, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

D.P.E. si costituisce con controricorso.

CONSIDERATO

che:

L’unico motivo col quale si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3 e dell’art. 327 c.p.c., per non avere la CTR ritenuto tempestivo l’appello, la cui scadenza era il 10 giugno 2016, è inammissibile.

La ricorrente Agenzia, pur affermando che “il timbro datario apposto sulla distinta non appaia del tutto leggibile”, dichiara che l’Ufficio ha confermato che le raccomandate sono state consegnate il 10 giugno 2016: ciò contrasta con l’accertamento effettuato dalla CTR, e, in relazione al tipo di doglianza proposto – come violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, non consente a questo giudice d verificare gli atti per accertare la veridicità di quanti:, asserito.

Va sul punto ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica, che implichi accertamenti di fatto, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta df2duzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio ci autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, once dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (ex multis Cass. n. 27568 del 21/11/2017).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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