Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5885 del 03/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35288/2018 r.g. proposto da:

D.M.M., (cod. fisc.), rappresentato e difeso dall’Avvocato Consuelo Feroci, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Porto Recanati, Via Caravaggio n. 18.

– ricorrente –

contro

PREFEFFURA di AVELLINO;

– resistente –

avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Macerata, depositato in data 18.1.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

che:

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Macerata ha rigettato l’opposizione presentata da D.M.M., cittadino del *****, avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Macerata in data 31.5.2018.

Il Giudice di pace ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato, posto che la domanda di protezione internazionale del richiedente era stata respinta e pertanto il decreto prefettizio di espulsione era fondato sulla base di quanto disposto dall’art. 13, comma 2, lett. b, del T.U. Imm..

2. Il provvedimento, pubblicato il 18.9.2018, è stato impugnato da D.M.M. con ricorso per cassazione, affidato ad una unica ragione di doglianza.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo ed unico motivo a parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 4, così come modificato da D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 e dunque l’illegittima adozione del decreto di espulsione prima della decorrenza dei 15 giorni dalla notifica del decreto di rigetto della commissione territoriale.

2. Ante omnia, occorre dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale alle liti. Emerge dallo scrutinio del fascicolo processuale la mancanza assoluta della procura speciale al difensore dichiaratosi rappresentate della parte ricorrente.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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