Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6033 del 04/03/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18246-2014 proposto da:

D.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

RILEVATO

che con sentenza n. 72/01/14 pubblicata il 14 gennaio 2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da D.A.M. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 247/16/12 con la quale erano stati rigettati i ricorsi riuniti da lui proposti avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti nn. *****, ***** e *****, e con i quali l’Ufficio aveva rettificato il reddito, rispettivamente, per l’anno 2004 da zero ad Euro 62.768,00, per l’anno 2005 da zero ad Euro 82.781,00 e per l’anno 2006 da Euro 1.806,00 ad Euro 85.189,00 con metodo sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 sulla base dell’acquisto di un appartamento, previa riduzione della superficie da mq. 414 erroneamente calcolati a mq. 100,56, del possesso di una seconda casa, dell’acquisto di un’autovettura di grossa cilindrata e di una polizza assicurativa. La Commissione tributaria regionale ha considerato legittimo l’accertamento sintetico eseguito sulla base degli elementi posti a fondamento dell’avviso di accertamento contestato senza che il contribuente abbia fornito alcuna valida giustificazione della loro sussistenza;

che D.A.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a tre motivi;

che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza.

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta erronea e/o falsa applicazione degli artt. 41 e 53 Cost. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In particolare si deduce che la Commissione tributaria regionale avrebbe ritenuto motivata l’applicazione del metodo sintetico senza considerare la normativa richiamata che prevede solo in via facoltativa e discrezionale il ricorso a tale metodo, e senza motivare concretamente la sua applicazione al caso in esame;

che con il secondo motivo si assume erronea e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con riferimento alla mancanza di motivazione degli atti impositivi impugnati;

che con il terzo motivo si lamenta omessa e/o insufficiente motivazione su punti e fatti controversi e decisivi per il giudizio con riferimento agli artt. 112,116,132 e s.s. c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 assumendosi che la sentenza impugnata non conterrebbe gli elementi sufficienti per comprendere l’iter logico motivazionale della decisione;

che i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente essendo connessi. I motivi sono infondati. La sentenza impugnata, infatti ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di accertamento sintetico rilevandone la legittimità sulla base dell’esistenza di elementi precisi quali il possesso di due immobili, di un’autovettura di grossa cilindrata e di una polizza assicurativa, e rilevando, d’altro lato, la mancanza o insufficienza di prova da parte del contribuente dei mezzi finanziari che giustifichino tali possessi. Il giudice dell’appello, fra l’altro, ha rilevato l’omessa dichiarazione con riferimento agli anni 2004 e 2005 e la dichiarazione di un reddito molto modesto per l’anno 2006 non proporzionato agli elementi considerati;

che il terzo motivo è anche infondato in considerazione della motivazione compiuta e logica della pronuncia impugnata perfettamente comprensibile. In realtà il ricorrente lamenta la soluzione data alle questioni da lui proposte, con riferimento al merito della valutazione operata dal giudice;

Che le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472