Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6037 del 04/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11690-2016 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato NICOLA BULTRINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO MARELLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1164/2015 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 06/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

RILEVATO

che S.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1164/1/15 pubblicata il 6 novembre 2015 con la quale è stata confermata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 647/1/2015 che aveva rigettato il ricorso proposto dal medesimo S.P. avverso l’avviso di accertamento n. ***** a lui notificato e con il quale era stato chiesto il pagamento della somma di Euro 175.435,98 a titolo di imposta sostitutiva su un’operazione di rivalutazione di partecipazioni;

che il ricorrente in data 17 gennaio 2019 ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 390 c.p.c. ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 6 convertito in L. n. 225 del 2016 avendo aderito alla definizione agevolata della controversia prevista da detta norma.

CONSIDERATO

che, a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass. SS.UU. 18 febbraio 2010, n. 3876);

che le spese vengono compensate essendo la rinuncia conseguente a provvedimento di legge sopravvenuto;

Che quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria – d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa fra le parti le spese di giudizio; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

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