LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22488/2011 R.G. proposto da:
La Baitella Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Fischioni, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma via della Giuliana n. 32, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 96/22/10, depositata il 16 settembre 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
RILEVATO
che:
La società La Baitella Srl si è avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con mod. dalla L. n. 96 del 2017, ed ha provveduto ad effettuare, in uno con l’istanza del 18 settembre 2017, il pagamento integrale, in unica soluzione, di quanto dovuto.
CONSIDERATO
Che:
Nel giudizio, rinviato a nuovo ruolo per la compiuta definizione della procedura, non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione.
Ne deriva che, in conformità al disposto di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, quarto periodo, (a norma del quale “Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”), va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020