Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6247 del 05/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24495-2014 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7, presso lo studio dell’avvocato IASONNA STEFANIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/2013 della COMM. TRIB. REG. di TORINO, depositata il 15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2020 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 98/31/13, depositata il 15.7.2013 non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) del Piemonte, rigettava l’appello proposto da S. Profumi di S.M. & C. s.a.s. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, che aveva a sua volta respinto il ricorso della contribuente avverso cartelle di pagamento concernenti recupero di imposta IVA e sanzioni relative all’anno 2000.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

La ricorrente S.M. ha depositato memoria con istanza di rinuncia al giudizio per definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2016, n. 225.

Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia notificata dalla ricorrente all’Amministrazione finanziaria, senza che possa contestualmente dichiararsi cessata la materia del contendere, non avendo il ricorrente comprovato di avere provveduto al pagamento dell’importo determinato al fine della definizione agevolata della controversia.

Nulla va tuttavia statuito in ordine alle spese, in ragione del fatto che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).

Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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