LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19455/2017 proposto da:
NAGA ASSOCIAZIONE VOLONTARIA ASSISTENZA SOCIO SANITARIA DIRITTI CITTADINI STRANIERI ROM E SINTI ONLUS, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA LOTARIO, 6, presso lo studio dell’avvocato SILVIA TAGLIENTE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO MASSAROTTO;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO *****, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato LUCILLA FORTE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIAGRAZIA MONEGAT, AUGUSTO CIRLA;
– controricorrente –
e contro
FONDAZIONE RAVASI GARZANTI ONLUS;
– intimata –
avverso la sentenza n. 16815/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, Seconda Sezione Civile, depositata il 09/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Pietro Massarotto, difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Mariagrazia Monegat, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, Considerato che il ricorso proposto dalla NAGA – Associazione volontaria assistenza socio sanitaria e per diritti di cittadini stranieri, rom e sinti avverso la sentenza di questa Corte n. 16815 depositata il 9 agosto 2016 è stato notificato in data 3 agosto 2017, ossia in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di modifica dell’art. 391-bis c.p.c. (30 ottobre 2016);
ritenuta l’opportunità di attendere la decisione delle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza, peraltro oggetto di contrasto interpretativo, indicata nell’ordinanza di questa Corte n. 8717 depositata il 28 marzo 2019, ossia se la riduzione del termine prevista dalla novella si applichi a tutti i ricorsi depositati in data successiva all’entrata in vigore di quest’ultima, ancorchè l’impugnazione concerna provvedimenti pubblicati in data anteriore, ovvero se riguardi solamente i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della legge di riforma.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020