Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6330 del 05/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29201-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2299/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva accolto parzialmente l’appello proposto da V.M. contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 16308/2016, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento con cui era stato accertato nei suoi confronti per l’anno 2010 un maggior reddito da partecipazione con conseguenti imposte per IRPEF e sanzioni;

la contribuente è rimasta intimata.

CONSIDERATO

Che:

1.1. si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost. per avere la CTR reso una sentenza nulla per motivazione “palesemente illogica e contraddittoria” o mancante;

1.2. il motivo è infondato, atteso che dal contenuto della sentenza impugnata si scorge appieno la ratio decidendi posta a base della stessa, avendo i Giudici di appello esaminato la causa nel merito affermando la legittimità dell’accertamento per maggior reddito da partecipazione notificato alla contribuente in quanto soda della F.R. s.r.l., al contempo rilevando come il parziale accoglimento del ricorso proposto da quest’ultima, con precedente sentenza della CTP, induceva ad accogliere parzialmente anche il ricorso della socia “stante la stretta condivisione tra l’uno e l’altro accertamento” e condividendo integralmente la suddetta pronuncia;

1.3. tanto è sufficiente per escludere che la sentenza impugnata possa rientrare nello stigma delle sentenze nulle per omissione della motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, alla stregua di quanto affermato da Cass. S.U. n. 8053/2014 e n. 8054/2014;

2. il ricorso va quindi rigettato;

3. nulla sulle spese stante la mancata costituzione della contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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