LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10984-2018 proposto da:
F.L. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ITALASSISTANCE COOP. SOC. A R.L., M.M.M. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ITALASSISTANCE COOP. SOC. A R.L. ONLUS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 388, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARCO ZOPPI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO ANDREA SCARAMELLA;
– ricorrenti –
contro
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MILANO-LODI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2214/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO ROBERTO.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Milano sez. lavoro, con la sentenza n. 2214/2017, ha rigettato l’appello proposto da F.L., Italassistance cooperativa sociale a r.l. Onlus, M.M.M. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato le opposizioni da essi svolte avverso due ordinanze ingiunzioni con le quali venivano comminate sanzioni per violazioni alla normativa sul lavoro. Secondo la Corte d’appello il termine di 90 giorni per la conetstazione era stato osservato poichè il verbale di illecito era stato notificato il 17/10/2012, laddove gli accertamenti riguardanti Italassistance iniziati in data 24/11/2011 risultavano conclusi, a seguito delle acquisizioni delle numerose dichiarazioni degli autisti coinvolti nelle indagini, in data 9/10/2012. Quanto alla qualificazione del rapporto di lavoro degli autisti come subordinato la Corte rilevava, in base alla documentazione acquisita alle dichiarazioni testimoniali, che gli stessi prestassero la propria attività lavorativa in via esclusiva per cinque giorni la settimana, sulla base di una determinazione predisposta dalla società, ricevessero ogni mattina un foglio di servizio con gli interventi da effettuare, percepissero una retribuzione commisurata alle ore lavorate ed in caso di assenza dovessero avvisare la società. Concludeva pertanto la Corte d’appello che gli elementi valutati nel loro complesso inducessero a ritenere come sussistenti gli indici sintomatici della subordinazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.L., in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Italassistance cooperativa sociale a r.l. Onlus, e M.M.M. con due motivi di ricorso. L’Ispettorato territoriale del lavoro di Milano ha resistito con controricorso.
E’ stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
con il primo motivo veniva dedotta la violazione falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 e del D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 13, avendo il giudice d’appello operato un’erronea valutazione circa la legittimità dell’iter amministrativo che ha portato all’emissione del verbale unico di accertamento e delle successive ordinanze ingiunzioni.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094,2022 e 409 c.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo il giudice d’appello fatto erronea applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2094 c.c.
Con atto in data 11 dicembre 2019 F.L., in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Italassistance cooperativa sociale a r.l. Onlus, e M.M.M., ritualmente notificato alla controparte, hanno depositato istanza di rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c. Deve essere pertanto pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c.; mentre nulla viene disposto per le spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, considerato da una parte che nell’istanza di rinuncia i rinuncianti davano pure atto di aver corrisposto quanto dovuto in forza dei provvedimenti impugnati e dall’altra che l’atto di rinuncia è stato ritualmente notificato alla controparte la quale nulla ha opposto.
Non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara estinto il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si da atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020
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