Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.6374 del 05/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15316/2015 proposto da:

Comune di Rutigliano, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 80, presso lo Studio Legale Arbia, rappresentato e difeso dall’avvocato Didonna Michele, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Groupama Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 6, presso lo studio dell’avvocato Sciuto Filippo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Barile Corrado, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Impresa A.B., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sardegna n. 14, presso Studio Legale Stajano, rappresentata e difesa dall’avvocato Caputi Giovanni, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Assimoco Assicurazioni S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2103/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/12/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 2103/2014 depositata in data 23-12-2014 la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Rutigliano avverso la sentenza del Tribunale di Bari – sezione distaccata di Rutigliano – n. 158 del 30-9-2009, con la quale veniva dichiarata illegittima la rescissione disposta dal Comune con Delib. 24 maggio 1999, n. 206, dei contratti di appalto sottoscritti in data 2-11-1998 con la ditta individuale A.B., aggiudicataria dei lavori di costruzione della “grande viabilità urbana” suddivisi in due lotti stralcio (importo contrattuale di Euro 608.827,59 per il primo lotto e Euro 132.072,12 per il secondo, sul ribasso offerto del prezzo a base d’asta). La Corte territoriale confermava integralmente la statuizione di primo grado, anche con riferimento alla condanna del Comune di Rutigliano al risarcimento in favore della ditta B. del danno quantificato in Euro 63.909,27, oltre Iva sulle voci precisate nella sentenza di primo grado e oltre svalutazione ed interessi sulle somme rivalutate, e con riferimento alla revoca dei decreti ingiuntivi ottenuti dal Comune di Rutigliano nei confronti di Gan Italia s.p.a., ora Groupama Assicurazioni s.p.a., e di Assimoco Assicurazioni s.p.a. per l’incameramento delle polizze fideiussorie “a prima richiesta”.

Avverso questa sentenza il Comune di Rutigliano propone ricorso, affidato a cinque motivi, resistito con controricorsi dalla Impresa A.B. e da Groupama Assicurazioni s.p.a.. Assimoco Assicurazioni s.p.a. non si è costituita.

RITENUTO

che:

il ricorrente ha prodotto la ricevuta di spedizione a mezzo posta di data 19-6-2015 della notifica del ricorso nei confronti di Assimoco Assicurazioni s.p.a., mentre non risulta prodotto l’avviso di ricevimento, sicchè va disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di Assimoco Assicurazioni s.p.a. entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di Assimoco Assicurazioni s.p.a. entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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