Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.6378 del 05/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 301/2015 proposto da:

Ministero della Salute, nella persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia a Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Immobil Trag S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Salinari in unione con l’Avv. Maria Cristina Riccetti e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6687/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata in data 31/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/01/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 18182/2007 del 25 settembre 2007, il Tribunale di Roma condannava il Ministero della Salute al pagamento in favore della Immobil Trag S.r.l., della somma di Euro 145.651,56 a titolo di corrispettivo per l’utilizzo dell’immobile sito in ***** dal maggio 2002 al febbraio 2007, rigettava la domanda di rilascio dei predetto immobile e condannava il Ministero della Salute alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Immobil trag S.r.l. liquidate in complessivi Euro 3.263,00.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma proponeva gravame la Immobil Trag S.r.l. e la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6687/2014 del 31 ottobre 2014, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il Ministero della Salute a corrispondere alla Immobil Trag S.r.l. l’ulteriore corrispettivo dovuto per l’utilizzazione dell’immobile in questione a far data dal 31 maggio 2008 e fino al momento dell’eventuale riconsegna con un incremento del 6% annuo, confermava per il resto la sentenza impugnata, condannando il Ministero della Salute al pagamento delle spese processuali e delle spese di CTU.

3. Il Ministero della Salute ricorre per cassazione con un unico motivo e deposita controricorso per resistere al ricorso incidentale.

4. La Immobil Trag S.r.l. resiste con controricorso e ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza stante i principi di diritto che devono essere applicati.

P.Q.M.

Rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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