Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6433 del 06/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4306-2013 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIMINI 25, presso lo studio dell’avvocato D’AMARLO RODOLFO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI ROMA 4 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 191/2012 della COMM.TRIB.REG.

di ROMA, depositata 19/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2019 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

RILEVATO

Che 1. Il ricorrente si duole della correttezza della sentenza della CTR del Lazio n. 191/37/12 del 9.07.2012, deducendo che i giudici di appello hanno dichiarato la decadenza dalle agevolazioni fiscali per la compravendita stipulata in data 26.07.2004, avente ad oggetto un’abitazione unifamiliare con piscina di 80 mq, esclusa D.M. 2 agosto 1960, ex art. 4 dal riconoscimento dei predetti benefici, pur in presenza della prova documentale della costruzione della piscina in epoca successiva alla data dell’atto traslativo dell’immobile, il quale, peraltro, neppure indicava la metratura della piscina.

Per la cassazione della sentenza definitiva ha proposto ricorso il contribuente senza specificare i motivi del ricorso stesso.

L’Agenzia ha presentato – non essendosi costituita nei termini di legge – cd. “atto di costituzione” ai soli fini della partecipazione alla discussione della causa.

Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.

Con istanza dell’11.11.2019, il ricorrente ha domandato la trattazione del giudizio, sospeso D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, nel presupposto della definizione agevolata della controversia e della sua conseguente estinzione. Dalla documentazione prodotta dal contribuente risulta l’intervenuto pagamento di tutte le rate risultanti dal prospetto della domanda di definizione.

Tuttavia, nel termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio. Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, se non in ritardo, il processo va dichiarato estinto.

Alla declaratoria di estinzione del giudizio, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

PQM

visto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, convertito con modificazioni della L. 21 giugno 2017, n. 96;

Dichiara estinto il giudizio ai sensi del medesimo articolo, comma 10;

pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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