LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
***** S.A.S. ***** S.R.L., in persona del socio accomandatario soc. ***** s.r.l., soc. ***** s.r.l., P.M., P.D., rappr. e dif. dagli avv. Claudio Marianelli, Pier Paolo Zambella, Fabio Pucci, elett. dom. in Roma, via Largo C. Goldoni n. 47, presso lo studio del terzo, come da procura in calce all’atto;
– ricorrenti e controricorrenti sul ricorso incidentale condizionato
–
contro
FALLIMENTO ***** S.A.S. ***** S.R.L, in persona del cur. fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Giovanni Iacomini, elett. dom.
presso lo studio dell’avv. Bruno Sassani, in via XX Settembre n. 3, Roma, come da procura in calce all’atto;
– controricorrente e ricorrente in via incidentale condizionata –
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE;
– intimati –
per la cassazione della sentenza App. Firenze 8.2.2016, n. 174 rep. 256 in R.G. 858-2015;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro alla camera di consiglio del 23.1.2020;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. ***** S.A.S. ***** S.R.L., in persona del socio accomandatario soc. ***** s.r.l., soc. ***** s.r.l., P.M., P.D. impugnano la sentenza App. Firenze 8.2.2016, n. 174 rep. 256 in R.G. 858-2015, che ha rigettato il proprio reclamo, interposto ex art. 18 L. Fall., avverso la sentenza Trib. Lucca 5.3.2015 che, dichiarando inammissibile la proposta di concordato preventivo, pronunciava altresì, su richiesta del P.M., il fallimento della società e dei suoi soci illimitatamente responsabili;
2. parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, con accettazione del controricorrente;
3. va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite;
4. non sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. 25485/2018, 19560/2015 e Cass. 25722/2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Aì sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e del controricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020