Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6543 del 09/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5224-2014 proposto da:

SIRTI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO ROSSI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il /08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera consiglio del 21/11/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

RILEVATO

CHE:

– la SIRTI spa, ricorrente avverso la sentenza n. 138/45/13 della CTR della Lombardia, con atto di rinuncia del 19.10.2018, ha dichiarato di aver definito un “ACCORDO QUADRO” con l’AGENZIA delle ENTRATE (D.P. ***** e ***** di Milano) a definizione delle controversie per gli anni di imposta 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015;

– in ragione di tale “ACCORDO” era addivenuta ad una composizione delle vicende giudiziali e l’Agenzia delle Entrate D.R.E. Lombardia aveva provveduto a definire nelle forme dell’autotutela parziale l’atto di accertamento per cui è causa relativo all’anno 2005;

– pertanto, dichiarava di rinunciare al ricorso proposto, relativo al fascicolo n. 5224/2014 con compensazione totale delle spese;

– la resistente Agenzia delle Entrate si è associata alla richiesta;

– va dichiarata la declaratoria di estinzione del giudizio nei termini indicati, con esclusione dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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