Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6560 del 09/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24995-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Società I.V.A.N. s.r.l., quale incorporante della Valdettaro Immobiliare s.r.l. già Valdettaro Shipyard s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO PISTOLESI, MARCO MICCINESI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 23/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO.

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi, ha chiesto la cassazione della sentenza n. 36/35/12, depositata il 23/8/2012, con la quale la CTR della Toscana ha respinto l’appello erariale in controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento, notificato a Valdettaro Shipyard s.r.l., poi Valdettaro Immobiliare s.r.l, oggi I.VAN s.r.l., con cui veniva recuperato il credito IVA non spettante, con irrogazione di sanzioni, e di queste ultime la contribuente si era doluta con il ricorso introduttivo del giudizio accolto dalla CTP di Massa-Carrara sul rilievo che si tratta di infrazione meramente formale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Entrambe le parti hanno presentato istanza (la contribuente in data 6/10/2017 e 22/11/2019, l’Agenzia ricorrente in data 25/10/2019) per la declaratoria di estinzione del giudizio, avendo la società contribuente provveduto a perfezionare la definizione agevolata dei carichi fiscali, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 10, comma 8, come documentato in atti.

L’istanza va conseguentemente accolta e le spese del giudizio di legittimità compensate.

In considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per condannare parte ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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