Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.6631 del 09/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30933-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCI FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1533/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/(11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Sicilia, decidendo l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto legittimo l’accertamento emesso nei confronti di L.G.P.M., rigettava l’impugnazione ritenendo che l’Ufficio non aveva aggredito la decisione impugnata nella parte in cui aveva annullato l’accertamento per lesione del diritto al contraddittorio.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte intimata si è costituita chiedendo, fra l’altro, la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, documentando l’avvenuto pagamento della prima rata relativa alla chiesta definizione agevolata.

Il procedimento va per l’effetto sospeso alla stregua della disposizione suindicata.

P.Q.M.

Visto il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, sospende il giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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