Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.6632 del 09/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32493-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato PATERNOSTRO GEMMA, rappresentata e difesa dall’avvocato DEL VECCHIO ELENA;

– ricorrente –

contro

GRANDE ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B.CASTIGLIONE 55, presso lo studio dell’avvocato VOGLINO ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato BENINCASA FABIO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3084/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro Grande Anna, impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, nel rigettare l’appello proposto dall’agente della riscossione, ha confermato la sentenza di primo grado. Il giudice di appello ha ritenuto maturata, per quanto qui ancora rileva, la prescrizione dei crediti relativi a tasse automobilistiche indicati nell’intimazione di pagamento relativo a varie cartelle che l’ente di riscossione aveva dimostrato essere state ritualmente notificate.

La G. si è costituita con controricorso.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

La ricorrente ha depositato memoria Il ricorso va rimesso all’esame della quinta sezione civile sulla questione relativa alla nullità del ricorso per cassazione da parte di A.d.E.R., che si è costituita a mezzo di difensore esterno abilitato, non ricorrendo i presupposti per la decisione in camera di consiglio.

P.Q.M.

Rimette gli atti alla sezione quinta.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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