LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8205/2017 proposto da:
G.P., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUISA FLORE;
– ricorrente –
contro
EDIL COMAR SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3900/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/11/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
G.P., conduttrice di un appartamento sito in *****, edibito a “studio, spazio educativo-psicomotricità”, impugna la sentenza della Corte d’Appello di Milano, del 27 ottobre 2016, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha parzialmente ridotto l’importo dei canoni di locazione che sarebbero rimasti impagati e dovuti alla locatrice Edilcomar S.p.A per il periodo dal maggio 2010 fino alla data di chiusura dei locali per “factum principis”, in conseguenza dell’accertata non conformità dell’immobile locato alle normative urbanistiche locali. Rispetto alla denunciata nullità dei contratti di locazione per mancato rispetto della normativa urbanistica locale questione sulla quale si appunta il ricorso per cassazione – la Corte d’Appello ha ritenuto di non potersi pronunciare per impossibilità di applicare il principio iura novit curia in mancanza di allegazione, da parte appellante, della normativa urbanistica locale.
Avverso la sentenza, che ha ridotto in parte i canoni dovuti e condannato parte appellante a pagare a parte appellata l’importo dei due terzi delle spese di lite del doppio grado del giudizio, compensando il residuo terzo, G.P. ricorre affidandosi ad un unico motivo. Nessuno resiste al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 113-437 c.p.c., in relazione agli artt. 1418,1343 e 1346 c.c., in ordine al capo di sentenza che ha escluso il potere-dovere del Giudice, in mancanza di allegazione e di prova delle norme locali disciplinanti il P.R.G. del Comune di Vigevano, di pronunciarsi sulla eccepita nullità dei contratti per mancata conformità con la normativa urbanistica.
1.1. Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non soddisfa l’esposizione dei fatti di causa, prescritta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Questa Corte non è posta nella condizione di poter valutare la fondatezza del motivo, nè di poter rilevare se, in ordine alla questione sollevata con l’unico motivo di ricorso, siano maturate preclusioni nel giudizio di merito. Infatti la ricorrente non rende un’esposizione sommaria dei fatti di causa, non illustra su cosa si sia basata l’opposizione al decreto ingiuntivo che ha dato origine al giudizio, le ragioni di parte opposta o il contenuto della sentenza di primo grado, nè il contenuto dell’atto di appello. E’ evidente allora che, non potendo questa Corte valutare la fondatezza del motivo di ricorso per mancata illustrazione dei fatti di causa, occorre dare continuità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale i requisiti di formazione del ricorso rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese perchè controparte non ha svolto difese. Occorre invece dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020
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