Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6723 del 10/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13020-2013 proposto da:

BANCA ITALEASE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 100/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 12/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO ALDO.

ORDINANZA

letta la nota dell’AGENZIA DELLE ENTRATE in data 20.5.2019;

considerato che a seguito della sentenza di questa Corte n. 1699/18 depositata il 24.1.2010 la MILIOR s.p.a., coobligata in solido con l’attuale ricorrente BANCA ITALEASE s.p.a., provvedeva, in sede di rinvio, alla riassunzione del processo dinanzi alla CTR della Toscana;

che nell’indicata sede, in data 15 marzo 2019 veniva prodotto accordo conciliativo datato 5.3.2019, con contestuale richiesta di cessazione della materia del contendere;

che la CTR della Toscana con sentenza n. 565 del 15.3.2019 depositata il 28 marzo successivo dichiarava cessata la materia del contendere, dando atto della avvenuta conciliazione;

che, pertanto, l’AGENZIA DELLE ENTRATE con la citata nota del 20.5.2019 ha chiesto pronunzia di declaratoria di cessazione della materia del contendere e di conseguente estinzione del giudizio, considerato, infine, che ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 11, la definizione perfezionata del coobligato giova in favore degli altri coobbligati, che, pertanto, nel procedimento in esame la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere deve essere pronunziata anche nei confronti della coobbligata BANCA ITALEASE s.p.a..

P.Q.M.

dichiara estinto il procedimento.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 marzo 2020

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