Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.6739 del 10/03/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20070/2019 proposto da:

H.Z., rappresentato e difeso dall’avvocato ESTER NEMOLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO LECCE;

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 1640/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/01/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

FATTO E DIRITTO

La Corte, letti gli atti;

rilevato che il ricorso risulta essere stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, e non all’Avvocatura generale in Roma;

che ciò determina la nullità della notificazione, sanabile con efficacia ex tunc per effetto della sua rinnovazione (cfr. S.U. n. 17207/03);

che, pertanto, va disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

PQM

Ordina la rinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato entro il termine perentorio di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti relativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472