Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.6744 del 10/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4142-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEBINO 16, presso lo studio dell’avvocato ERMINIA MAZZONI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4445/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di M.F. di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in Roma, microzona ***** *****, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata (sentenza CTP di Roma dep. il 14 luglio 2016).

Il contribuente, costituito in appello, si costituisce con controricorso nel presente giudizio e deposita memoria.

CONSIDERATO

che:

al fine della decisione è necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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